Comunicazione n. 169 – Aggiornamento misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23
OGGETTO: aggiornamento misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23
Si riporta stralcio della comunicazione di ATS Insubria indicante le misure di sorveglianza sanitaria Covid 19, la gestione dei casi positivi e le relative modalità di rientro a scuola.
“Alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 51961 del 31/12/2022 e in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota 0000860 del 10/01/2023 del 10/01/2023 si sintetizzano di seguito le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria Covid19 da attuarsi in ambito scolastico nell’attuale periodo epidemiologico- caratterizzato peraltro da un’alta co-circolazione di altri virus respiratori (virus influenzali, virus respiratorio sinciziale, rinovirus etc.)- fino a diverse disposizioni che interverranno nel caso di un’eventuale recrudescenza della curva epidemica da Sars-CoV2:
– Misure ambientali e comportamentali: negli ambienti scolastici devono essere evitate situazioni di sovraffollamento e garantite una frequente aerazione dei locali e sanificazione ambientale. Inoltre si favoriscano, mediante messaggi educazionali, il frequente lavaggio delle mani e l’igiene respiratoria (utilizzo di fazzoletti monouso, coprire la bocca quando si tossisce o starnutisce, smaltire i fazzoletti utilizzati in modo adeguato etc.) Gli alunni e il personale scolastico con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali e in assenza di febbre sono invitati a frequentare la scuola con l’utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie e fasce d’età esonerate) al fine di ridurre il rischio di diffusione di virus respiratori in comunità
-Accesso e permanenza a scuola: permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi febbrili e/o suggestivi di Covid 19 e/o con esito di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 positivo.
-Sviluppo di sintomi durante la permanenza in ambiente scolastico: l’operatore scolastico/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in una stanza dedicata; in caso di alunno minorenne devono essere informati tempestivamente i genitori. L’alunno lascia quindi la scuola con indicazione a informare il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso.
Gestione soggetti positivi al Covid19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 (non fa fede ai fini diagnostici il test in auto-somministrazione), senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità previste dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022.
Rientro a scuola dei soggetti positivi a Covid
Il rientro a scuola dopo infezione Covid19 di norma avviene, per i soggetti sempre asintomatici o asintomatici da due giorni, dopo almeno 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare di guarigione. Per 10 giorni complessivi dalla data della prima positività tali soggetti devono mantenere in comunità l’uso della mascherina FFP2 se prevista in base ad età-status.
Es: 01/01 tampone positivo. Isolamento fino al 06/01. Utilizzo FFP2 dal 07/01 fino al 11/01 compreso, se assente tampone negativo.
Fanno eccezione i seguenti casi che devono eseguire dopo 5 giorni almeno dalla data della prima positività un test antigenico o molecolare con esito negativo per concludere l’isolamento:
- soggetti immunodepressi: la condizione dello status di immunodepressione e la conseguente ottemperanza di quanto indicato dalla Circolare (obbligo di esecuzione del tampone di guarigione) competono al singolo cittadino sulla base di indicazioni di tipo clinico e riservato fornite da parte del medico curante. La scuola non è tenuta, anche in relazione alla riservatezza di tali dati, a entrare nel merito delle specifiche situazioni cliniche individuali.
- cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo; tali soggetti sono tenuti, almeno fino al 31/01/2023, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale del 28/12/2022 a sottoporsi a test di screening prima della partenza dalla Cina e all’arrivo in Italia (entro 48 ore). Si precisa che l’Ordinanza mette in capo al singolo cittadino la responsabilità di adempimento a quanto disposto dalla medesima. Pertanto la scuola non è tenuta a attuare specifici controlli per il rientro in comunità; si raccomanda tuttavia di rinforzare l’informazione verso il personale scolastico e nei confronti delle famiglie degli alunni diffondendo la normativa che si allega alla presente attraverso i Vostri canali di comunicazione. Per Vostra opportuna conoscenza si informa che le ATS, attraverso i flussi regionali che tracciano le positività riscontrate in tale target di popolazione, eseguono una specifica sorveglianza sanitaria. Si resta in ogni caso a disposizione tramite il canale “scuoleinsubria” per un confronto in caso di specifiche situazioni critiche giunte alla Vostra attenzione.
In sintesi per il rientro a scuola dunque, in tutti i casi, fa fede la data di avvio isolamento (data prima positività) riportata sul provvedimento di isolamento rilasciato da ATS o in alternativa la data di positività riportata sul referto di primo test positivo.
Da tali date la scuola può calcolare i 5 giorni minimi di isolamento e dunque la data del possibile rientro a scuola (ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 7 febbraio); ATS, ai sensi della nuova normativa, ad oggi non trasmette agli interessati un provvedimento di fine isolamento e pertanto tale atto non può essere richiesto ai fini del rientro.
Si evidenzia ancora che è obbligatorio per i soggetti che rientrano a scuola non dando evidenza di un tampone negativo di guarigione, l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla data della prima positività.
Si specifica infine che possono anticipare la chiusura dell’isolamento prima dei 5 giorni i soggetti che sono sempre stati asintomatici e che abbiano eseguito un tampone antigenico o molecolare di controllo con esito negativo prima dello scadere dei 5 giorni: solo in questi casi di rientro anticipato rispetto ai canonici 5 giorni la scuola è tenuta a verificare il referto negativo del test.
Per quanto riguarda il rientro al lavoro degli operatori scolastici si precisa che la Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022 non specifica la necessità di rientro al lavoro con tampone negativo per tutti i lavoratori. Pertanto, nelle more dell’acquisizione di formale parere del Ministero della Salute richiesto nei giorni scorsi da Regione Lombardia, non è al momento esigibile l’esito di tampone negativo per il rientro del personale scolastico a scuola dopo malattia da Covid….”
Si ricorda alle famiglie che, in caso di positività del figlio, devono dare comunicazione alla segreteria e inviare il tampone positivo per le dovute segnalazioni.
In caso di compagno positivo, la didattica prosegue in presenza con l’uso dei dispositivi di protezione (FFP2)
Per il rientro in classe alla scuola dovrà pervenire:
- in caso di rientro con test negativo, copia del referto;
- in caso di rientro senza test negativo una dichiarazione di assenza di sintomi da almeno due giorni.
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